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D.M. 15/12/2006Art. 2 - Oggetto e finalitā 1. Il presente decreto fissa le modalitā e le condizioni per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2007, al fine di a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacitā di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato c) assicurare l'accesso a paritā di condizioni, di imparzialitā, e la neutralitā del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 2. Nel perseguimento delle finalitā di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina a) la definizione delle quote di capacitā di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacitā di trasporto, di cui al comma 3. 3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autoritā adotta, sulla base delle finalitā di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autoritā di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacitā di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria e Grecia č effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalitā definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacitā assegnabile b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacitā di trasporto sulle frontiere con Svizzera e Slovenia č effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna per l'allocazione della capacitā assegnabile c) i proventi delle procedure di cui alle lettere a) e b), per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicitā delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi d) ai fini delle ripartizioni di cui alla lettera c), fanno fede i consumi di energia elettrica, con modalitā coerenti a quelle di cui alla deliberazione dell'Autoritā del 13 dicembre 2005, n. 269/2005, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'utente di dispacciamento e) č disponibile all'Acquirente Unico S.p.a., per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, una quota dei proventi di cui alla lettera c) in misura non superiore al 30%, al netto delle quote dei proventi riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 5; la restante quota č destinata ai clienti del mercato libero f) l'Autoritā provvede a disciplinare le modalitā di ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero. 4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autoritā. 5. A valere dal 1° luglio 2007, l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacitā di trasporto sulla frontiera italo-slovena, per la quota parte di capacitā non ancora attribuita da Terna alla medesima data ai sensi del comma 3, puō essere effettuata sulla base di accordi stipulati con il gestore di rete della Slovenia, adottando meccanismi di mercato per l'assegnazione congiunta. I proventi delle assegnazioni sono ripartiti secondo i criteri di cui al presente articolo. 6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei paesi interconnessi per l'utilizzo della capacitā di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione. Art. 3 - Capacitā di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione 1. La capacitā di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2007 ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia č pari alla corrispondente capacitā di trasporto garantita da Terna, al netto a) limitatamente alla frontiera con la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dal relativo operatore di sistema pari, al massimo, al 50% della capacitā di trasporto disponibile b) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, della capacitā relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5 c) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della capacitā di trasporto risultante dall'attuazione di quanto previsto al punto a), nonchč di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla societā Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivitā produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004 d) limitatamente alla frontiera con la Svizzera, delle riserve di cui all'art. 4, sulla quota parte assegnabile da Terna. Art. 4 - Assegnazione di capacitā di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali 1. L'Autoritā disciplina le modalitā con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera nord-ovest, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Cittā del Vaticano e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato, assegna per l'anno 2007 una riserva sulla capacitā di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacitā di trasporto in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacitā di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacitā che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2. 2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacitā di trasporto di cui al comma 1 puō essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui č stata assegnata la predetta capacitā di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'Autoritā le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni. 3. Terna assegna per l'anno 2007 alla Edison S.p.a. la capacitā di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacitā di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la societā Edison S.p.a. consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR. Art. 5 - Capacitā di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia 1. La quota di capacitā di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, č riservata al titolare italiano dei contratti medesimi. 2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale, come derivante dall'utilizzo della quota di capacitā di cui al comma 1, č interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente Unico S.p.a., alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro delle attivitā produttive 13 dicembre 2005 e al prezzo di 66 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacitā di trasporto sul territorio nazionale. 3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 č adeguato in corso d'anno, con modalitā indicate dall'Autoritā per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivitā produttive 19 dicembre 2003. Art. 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autoritā lo stato di avanzamento delle attivitā relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacitā di trasporto. 2. Il presente decreto č inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 15 dicembre 2006 Il Ministro: Bersani |
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